Circolare sull’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP – Art. 37, par. 5, reg. (UE) 2024/1143

Data:

19 Maggio 2026

Tempo di lettura:

DO-VINO-e1779188418648 3808

Il 6 marzo scorso il PQA I del Masaf ha pubblicato la circolare esplicativa n.110473, alla quale si rimanda integralmente, che fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’Articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143 e riporta chiarimenti relativi all’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP.

Di seguito una sintesi sulle novità e scadenze introdotte dalla circolare in questione.

NOVITÀ OPERATIVE PRINCIPALI

  • Obbligo di Etichettatura: È obbligatorio indicare il nome del produttore o dell’operatore direttamente in etichetta.
  • Campo Visivo: L’indicazione del nome del produttore/operatore deve trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione DOP o IGP.
  • Produttore/Operatore: il produttore e l’operatore sono definiti con specifici richiami alla normativa nazionale (DM 12/04/2000 n. 61413) e Unionale (Reg. UE 2024/1143 -art. 37, p. 5-).
  • Ambito di Applicazione: La norma si applica ai prodotti agricoli DOP e IGP confezionati e sfusi, inclusi i lattiero-caseari.

SCADENZE

  • Data di applicazione: A partire dal 14 maggio 2026 mentre lo smaltimento delle scorte destinate al mercato nazionale deve avvenire entro il 14 agosto 2026.

Per aggiornamenti e FAQ si rimanda alla pagina dedicata del Masaf

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
19/05/2026
bg-footer

NEWSLETTER

Registrati per ricevere la newsletter del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

CONTATTACI

Per avere maggioi informazioni contattaci

CONTATTACI

Per avere maggioi informazioni contattaci